Domande frequenti
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Il termine «amianto» designa un gruppo di fibre minerali naturali presenti in alcune formazioni rocciose. Grazie alle sue particolari proprietà, l’amianto è stato utilizzato in lavorazioni di vario tipo, sia nell’edilizia che nell’industria.
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Le fibre di amianto, se inalate, sono pericolose per la salute. Ogni anno in Svizzera più di 100 persone muoiono per le conseguenze dell’esposizione all’amianto, per questo il suo uso è vietato dal 1990.
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Il mesotelioma è una forma di tumore maligno che colpisce la pleura o più raramente il peritoneo, quasi sempre con conseguenze letali. Ogni anno in Svizzera più di 100 persone muoiono per le conseguenze dell’esposizione all’amianto.
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A seguito dell’erosione naturale delle formazioni rocciose superficiali contenenti amianto, le fibre possono disperdersi nell’aria. A volte la dispersione di fibre nell’aria proviene anche da materiali nei quali in precedenza è stato utilizzato amianto.
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L’acqua potabile può contenere concentrazioni minime di amianto, che secondo lo stato attuale delle conoscenze non rappresentano un pericolo per la salute.
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È in vigore un divieto generale di utilizzo. Le deroghe sono concesse solo in casi rarissimi, ad esempio in mancanza di materiali sostitutivi privi di amianto secondo l’attuale stato della tecnica. Ciascuna deroga deve essere autorizzata dall’UFAM, d’intesa con l’UFSP.
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Una quantità minima di fibre di amianto può essere rilevata tanto nell’aria esterna quanto nell’aria ambiente (contaminazione di base). In caso di lavori di ristrutturazione non eseguiti a regola d’arte in edifici costruiti prima del 1990 possono verificarsi livelli problematici di contaminazione da fibre di amianto nell’aria dei locali interessati. È possibile prevenire situazioni di questo tipo ricorrendo ad analisi mirate delle sostanze nocive e a una rimozione professionale dei materiali contenenti amianto.
Rischio amianto nell’aria ambiente: prudenza in caso di lavori di ristrutturazione
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Se l’esposizione all’amianto è avvenuta prevalentemente sul lavoro, si tratta di una malattia professionale, per cui è competente l’assicurazione infortuni. In caso contrario, la competenza spetta all’assicurazione malattie.
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Qualora l’assicurazione infortuni sia tenuta a versare prestazioni, copre le spese di cura ed eroga ulteriori prestazioni in contanti, come pensioni e indennità giornaliere o indennità per menomazione dell’integrità. Se invece le prestazioni competono all’assicurazione malattie, quest’ultima si assume unicamente le spese di cura.
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In Svizzera è vietato immettere l’amianto sul mercato, e quindi anche riutilizzarlo negli edifici. In caso di lavori puntuali di riparazione e restauro di costruzioni e monumenti esistenti, se per ragioni estetiche non è possibile impiegare materiali sostitutivi privi di amianto, sono previste deroghe. Ciascuna deroga deve essere autorizzata dall’UFAM, d’intesa con l’UFSP.
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L’FVA aiuta le persone danneggiate dall’amianto e le loro famiglie, soprattutto quando l’assicurazione infortuni non interviene.
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Non esiste una regola generale che imponga di rimuovere il materiale contenente amianto, ad esempio l’intonaco di una costruzione, mentre vige il divieto generale di riutilizzare questo tipo di materiale. Se un materiale contenente amianto è interessato da una ristrutturazione, a dipendenza del rischi di rilascio di fibre d’amianto, si richiede la rimozione. In determinati casi, qualora sussista il rischio di un rilascio di fibre di amianto anche durante il normale uso, può essere necessario eseguire una bonifica.
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Se inalate, le fibre di amianto sono pericolose per la salute. Una volta penetrate nel corpo umano, queste fibre scarsamente assimilabili dall’organismo rimangono nei polmoni e, a distanza di anni, possono provocare gravi malattie.
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In collaborazione con i settori interessati, la Suva ha elaborato alcune regole per eseguire lavori su materiali contenenti amianto: rispettarle significa proteggere tanto gli addetti ai lavori quanto gli utenti di un immobile. Queste regole descrivono in modo dettagliato quali lavori possono essere eseguiti autonomamente da imprese artigiane e con quali misure di sicurezza.
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I prodotti contenenti amianto, spesso ancora presenti negli edifici, possono continuare a essere impiegati se l’uso previsto non rappresenta un pericolo per gli utenti. Tuttavia, in caso di ristrutturazione, il materiale contenente amianto deve, in line di principio, essere rimosso. Indicazioni sulla valutazione delle diverse situazioni sono disponibili nella Casamianto virtuale. I vecchi prodotti contenenti amianto non devono più essere utilizzati in altro luogo (link divieto o fioriera), tranne in casi speciali motivati, che devono comunque essere autorizzati.
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No. Inoltre, secondo la legge, anche la cessione gratuita di prodotti contenenti amianto è considerata «immissione sul mercato di prodotti». Oggi è possibile fabbricare fioriere, così come altri prodotti in fibrocemento, ad esempio lastre ondulate, senza bisogno di ricorrere all’amianto. In questi casi gli uffici competenti non rilasciano alcuna autorizzazione di deroga.
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Sì, ma è importante farlo in accordo con un laboratorio specializzato. Durante un campionamento, bisogna attenersi a istruzioni precise, ad esempio su come proteggersi e su come prelevare un campione significativo. Spesso si ha a che fare con materiali multistrato (ad es. intonaci o pavimenti vinilici), nel qual caso è importante che il campione comprenda i vari strati: solo così si possono ottenere risultati significativi.
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Dipende dal tipo di materiale. I lavori che possono comportare un elevato potenziale di rilascio di fibre di amianto devono essere eseguiti solo da una ditta specializzata in bonifiche riconosciuta dalla Suva (settore rosso).
Altri lavori, con un potenziale di rilascio di fibre inferiore (settore arancione), possono essere eseguiti anche da artigiani appositamente formati (ad es. elettricisti o copritetto), a condizione che si attengano alle regole specifiche dei rispettivi settori per lavorare su materiale contenente amianto e che utilizzino tecniche di lavoro e dispositivi di protezione idonei. In ogni caso, come regola generale le ristrutturazioni che interessano materiale contenente amianto devono essere affidate a professionisti!
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Prodotti come fioriere o stufe elettriche ad accumulo contenenti amianto, se adeguatamente imballati, possono essere conferiti a un centro di smaltimento. Lo smaltimento di rifiuti edili contenenti amianto rientra tuttavia tra i compiti di una ditta specializzata in bonifiche o dell’impresa artigiana interessata e deve avvenire in modo corretto, conformemente alle prescrizioni in vigore dell’OPSR.
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Dipende dalla complessità della bonifica. Le bonifiche non complesse possono essere organizzate in autonomia, mentre quelle complesse competono a una direzione specialistica dei lavori o una progettazione specialistica, responsabili della loro pianificazione e organizzazione.
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I lavori che possono comportare un elevato rilascio di fibre di amianto devono essere eseguiti solo da una ditta specializzata in bonifiche riconosciuta dalla Suva. La zona da bonificare viene separata dal resto dell’edificio, messa in depressione e sigillata, rendendola accessibile attraverso un’unità di decontaminazione, così da prevenire la fuoriuscita incontrollata di fibre di amianto. Al termine dei lavori di bonifica, la zona viene controllata mediante misurazioni delle fibre aerodisperse. Alcune bonifiche possono essere eseguite adottando una procedura semplificata.
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La complessità di una bonifica può essere valutata da un esperto d’ispezioni di sostanze nocive nelle costruzioni.
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Esercitare un’azione meccanica su prodotti contenenti amianto determina il rilascio di fibre. Inoltre, le vecchie lastre in fibrocemento situate all’esterno sono spesso fortemente esposte agli agenti atmosferici, il che ne aumenta l’abrasione durante gli interventi di pulizia. Di conseguenza non devono essere pulite, specialmente con spazzole o idropulitrici. Se inalate, le fibre rilasciate sono pericolose.
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Le persone che nell’esercizio della loro attività professionale lavorano regolarmente su materiali contenenti amianto devono sottoporsi a visite profilattiche di medicina del lavoro. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito suva.ch
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Inviatele per iscritto all’indirizzo asbest@suva.ch