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Procedura per una corretta bonifica da amianto

Una bonifica da amianto pianificata per tempo ed eseguita in modo corretto protegge la vita delle persone ed evita sospensioni dei lavori causate dal rinvenimento imprevisto di sostanze nocive.

Una bonifica da amianto si basa sull’accertamento e sull’analisi dei materiali presenti che lo contengono. Se si rilevano situazioni critiche (settore rosso), la rimozione dei materiali deve avvenire ad opera di una ditta specializzata in bonifiche da amianto riconosciuta dalla Suva.

Accertamento delle sostanze nocive presenti prima di una ristrutturazione

In caso di piccoli interventi di ristrutturazione, è sufficiente concentrare l’accertamento della presenza di sostanze nocive nelle parti della costruzione interessate. Se invece è previsto un progetto di rinnovo o ristrutturazione completa, si é necessario un accertamento dell’intero edificio tramite un esperto d’ispezioni di sostanze nocive nelle costruzioni. L’ispezione comprende il controllo visivo dell’edificio e il prelievo di campioni da inviare a scopo di analisi a un laboratorio specializzato. I materiali in cui è stata comprovata la presenza di amianto possono essere registrati nei piani dell’edificio. Vanno altresì dichiarati i rifiuti contenenti amianto che si prevede saranno prodotti durante la ristrutturazione (art. 16 OPSR).

In quali casi è richiesto l’intervento di una ditta specializzata in bonifiche da amianto?

Sulla base dei risultati emersi dalle analisi dei materiali o da un’ispezione di sostanze nocive nelle costruzioni, è possibile calcolare l’entità del rischio che vengano rilasciate fibre di amianto nel corso di una ristrutturazione. Se la valutazione rientra nel settore rosso, si prevede un elevato rilascio di fibre di amianto durante i lavori. Di conseguenza, è richiesto l’intervento preliminare di ditte specializzate in bonifiche da amianto riconosciute dalla Suva. Durante la rimozione dei materiali contenenti amianto, la zona interessata viene separata dal resto dell’immobile, messa in depressione e sorvegliata.

Se la valutazione rientra nel settore arancione, si prevede ugualmente un rilascio di fibre di amianto durante i lavori di ristrutturazione, solo più contenuto. In questo caso, è possibile eseguire i lavori adottando misure semplificate. Artigiani appositamente formati (ad es. elettricisti o copritetto) possono eseguire da soli i lavori che rientrano nel settore arancione, a condizione che osservino sistematicamente le regole del rispettivo settore e dispongano delle attrezzature di lavoro necessarie.

Bonifiche complesse con direzione specialistica dei lavori

Gli esperti d’ispezioni di sostanze nocive nelle costruzioni sono anche in grado di valutare la complessità di una bonifica da amianto. Nel caso di una bonifica non complessa, il committente e l’architetto possono pianificare direttamente i lavori in accordo con gli specialisti, come il responsabile di progetto della ditta specializzata in bonifiche da amianto. Nelle bonifiche non complesse rientrano in genere lavori che le ditte specializzate in bonifiche da amianto possono svolgere adottando misure semplificate o lavori che possono essere eseguiti da imprese artigiane. Una tabella riepilogativa della Suva elenca quali lavori possono essere eseguiti autonomamente da imprese artigiane adottando misure di sicurezza adeguate e in quali casi, invece, è richiesto l’intervento di una ditta specializzata in bonifiche da amianto.

La pianificazione e il supporto di una bonifica complessa devono essere affidati a una direzione specialistica dei lavori. Tra le bonifiche complesse rientrano anche i lavori eseguiti su elementi costruttivi con amianto spruzzato. Questi interventi richiedono particolare prudenza. La complessità aumenta anche in funzione delle circostanze esterne: la pianificazione dell’intervento, infatti, risulta assai impegnativa anche quando si esegue una ristrutturazione completa e gli edifici continuano a essere utilizzati durante i lavori o la bonifica.

Misure adeguate prevengono il rilascio di amianto

Le misure da adottare quando si manipolano materiali contenenti amianto dipendono dal tipo di lavori da eseguire e dai materiali stessi. I lavori che per esperienza possono comportare un elevato rilascio di fibre di amianto (settore rosso) richiedono misure di protezione di vasta portata. Le misure applicate al settore arancione sono meno estese, ma comunque complesse. I dispositivi di protezione quali maschere e tute sono definiti in modo preciso per i vari materiali e attività, così come i requisiti di separazione della zona di lavoro, ad esempio mediante un’unità di decontaminazione a quattro stadi con doccia. Ulteriori informazioni sulla corretta manipolazione dei materiali contenenti amianto sono disponibili sul sito web della Suva.

Comunicazione

Nel caso di interventi di ristrutturazione e di bonifica, la comunicazione va pianificata con attenzione, specie da parte del committente o del locatore, qualora l’immobile continui a essere utilizzato durante i lavori. Per la comunicazione con utenti e locatari degli immobili, occorre definire le competenze nonché pianificare i tempi. Una comunicazione corretta genera fiducia, il che è particolarmente importante quando si eseguono lavori di bonifica da sostanze nocive. La comunicazione tra i partecipanti al progetto disciplina lo svolgimento delle varie fasi di lavoro.

Smaltimento dei rifiuti

L’Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) disciplina la corretta gestione dei rifiuti. In una ristrutturazione, il committente deve occuparsi di questo aspetto sin dalla fase di pianificazione. Nell’ambito della domanda di autorizzazione edilizia il committente deve fornire alle autorità preposte le informazioni concernenti le quantità previste di sostanze nocive per l’ambiente o la salute, come amianto, bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH) o piombo nei rifiuti prodotti. Viene anche richiesto un piano di smaltimento, che a sua volta contiene indicazioni sullo smaltimento previsto per queste sostanze, sul tipo e sulla quantità. Secondo l’Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), i rifiuti contenenti amianto non devono essere riciclati né mescolati con rifiuti che ne sono privi.

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