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Norme di protezione

In Svizzera numerose leggi e norme disciplinano la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente dagli effetti nocivi dell’amianto.

Divieto di utilizzo dell’amianto

Il 1° marzo 1989 è entrato in vigore in Svizzera un divieto generale di utilizzo dell’amianto. Tale divieto non comprende soltanto l’impiego dell’amianto, ma è esteso alla vendita, all’importazione e all’esportazione di preparati e oggetti che lo contengono (allegato 1.6 dell’Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005, ORRPChim, RS 814.81)). Il divieto di utilizzo dell’amianto riguardava l’impiego della maggior parte dei prodotti e degli oggetti contenenti amianto dal 1° marzo 1990. Per determinate applicazioni sono stati concessi termini di transizione fino al 1° gennaio 1995. L’amianto spruzzato era già stato bandito negli anni 1975 / 1976.

Divieto per i prodotti e gli oggetti contenenti amianto

L’amianto, come materiale, è stato vietato il 1° marzo 1989. Per i prodotti e gli oggetti contenenti amianto, la legislazione dell’epoca (Ordinanza sulle sostanze pericolose per l’ambiente, Osost) aveva stabilito le date di seguito riportate, a partire dalle quali non potevano più essere venduti o introdotti come merce.

1° marzo 1990

  • La maggior parte dei prodotti e delle applicazioni contenenti amianto è stata vietata a partire dal 1° marzo 1990.

Per alcune applicazioni speciali i termini di transizione sono stati più lunghi.

1° gennaio 1991

  • Lastre piane e ondulate di grande formato
  • Tubi per il drenaggio dell’acqua nelle case
  • Filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande

1° gennaio 1992

  • Guarnizioni per freni e frizioni di veicoli a motore, macchine e impianti industriali

1° gennaio 1995

  • Condotte di pressione e canalizzazioni
  • Guarnizioni di ricambio per freni e frizioni di veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche
  • Guarnizioni della testata per motori di vecchio tipo
  • Giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti sollecitazioni
  • Filtri ultrafini e sterilizzanti per la produzione di bevande e di medicamenti

30 giugno 2025

  • Amianto nella fabbricazione di diaframmi per impianti di elettrolisi esistenti e diaframmi contenenti amianto destinati all’impiego in impianti di elettrolisi esistenti

Protezione dei lavoratori

Secondo l’articolo 82 della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), per prevenire gli infortuni e le malattie professionali il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.

Anche le lavoratrici e i lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell’applicazione delle prescrizioni in materia. In particolare sono obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro.

Se vi è il sospetto che siano presenti sostanze particolarmente tossiche come l’amianto o i policlorobifenili (PCB), il datore di lavoro deve accertare accuratamente i pericoli e valutarli. In base a tali analisi devono essere pianificate le misure necessarie (art. 3 Ordinanza sui lavori di costruzione). Nei lavori di ristrutturazione e di demolizione di edifici costruiti prima del 1990, tale obbligo di accertamento è sostanzialmente sempre scontato.

Le misure necessarie per manipolare materiali contenenti amianto sono stabilite nella Direttiva CFSL n. 6503 «Amianto» (PDF).

I lavori di bonifica da amianto che possono comportare il rilascio di grandi quantità di fibre pericolose per la salute possono essere eseguiti solo da ditte specializzate in bonifiche da amianto riconosciute dalla Suva (art. 82 segg. Ordinanza sui lavori di costruzione). Le ditte specializzate in bonifiche da amianto riconosciute sono tenute a notificare alla Suva i lavori di bonifica almeno 14 giorni prima della loro esecuzione (art. 86 Ordinanza sui lavori di costruzione).

Fino al compimento del 18° anno di età, i giovani non devono essere impiegati nello svolgimento di lavori che possono comportare un elevato rilascio di fibre di amianto pericolose per la salute (art. 4 Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori)).

Obblighi di proprietari di immobili e locatori

In base all’articolo 58 del Codice delle obbligazioni (CO), i proprietari di un edificio sono tenuti a proteggere le persone che abitano tale edificio da eventuali danni e pericoli. Non esiste un obbligo di legge che prevede la bonifica di un immobile contaminato da amianto. In base all’articolo 256 capoverso 1 CO, tuttavia, il locatore deve consegnare la cosa nel momento pattuito in stato idoneo all’uso e mantenerla tale per la durata della locazione. Se il locatore non adempie a quest’obbligo, il locatario può avvalersi non solo delle possibilità di recesso e risarcimento, ma anche di quanto previsto dagli articoli 259a e successivi del CO, quindi nel caso specifico l’eliminazione del difetto o la possibilità di recedere dal contratto senza preavviso.

Se il proprietario di un immobile affida un incarico a un’impresa artigiana, i relativi lavori di ristrutturazione, rinnovo o bonifica di edifici costruiti prima del 1990 devono essere eseguiti solo previo accertamento dell’eventuale presenza di materiale contenente amianto interessato da questi lavori (cfr. Protezione dei lavoratori).

In caso di lavori di costruzione, nell’ambito della domanda di autorizzazione edilizia il committente deve fornire alle autorità preposte le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro smaltimento, se si prevede che i rifiuti edili prodotti conterranno sostanze nocive per l’ambiente o la salute quali bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto (art. 16 OPSR).

Valori limite per l’amianto nell’aria

La Suva può, dopo aver sentito le cerchie interessate, emanare direttive sulle concentrazioni massime ammissibili e sui valori limite degli agenti fisici nei posti di lavoro (art. 50b Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali). Per l’amianto il limite massimo ammissibile sul posto di lavoro (valore MAC) è stato fissato a 0,01 fibre di amianto respirabili per ml di aria (= 10 000 fibre di amianto respirabili per m3 di aria) (Valori limite sul posto di lavoro). Questo valore tiene conto delle conoscenze epidemiologiche più recenti sul rapporto dose / effetto per quanto riguarda amianto e mesotelioma o cancro polmonare.

Per tutti i luoghi di lavoro dove non è necessario lavorare con materiale contenente amianto (ad es. negli uffici), non si deve superare una concentrazione di 0,001 fibre di amianto per ml di aria (= 1000 fibre di amianto / m3).

Per quanto riguarda le abitazioni, la legge non impone un limite per le sostanze tossiche presenti nell’aria ambiente. L’UFSP raccomanda di mantenere a lungo termine la contaminazione a livelli per quanto possibile bassi. Non si devono comunque tollerare concentrazioni superiori a 0,001 fibre di amianto per ml di aria (= 1000 fibre di amianto / m3).

Se ad esempio nel corso di interventi di ristrutturazione, ampliamento o bonifica, si verificano immissioni di fibre respirabili di amianto verso terzi attraverso l’aria esterna, devono essere osservati i requisiti pertinenti previsti dalla legislazione in materia di controllo dell’inquinamento atmosferico, in particolare il valore limite di emissione e il requisito di minimizzazione ai sensi della cifra 82 dell’allegato 1 all’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt).

Smaltimento

I rifiuti contenenti amianto devono essere smaltiti secondo l’Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR, RS 814.600) e le eventuali norme cantonali. In linea di principio, bisogna chiarire prima dell’inizio dei lavori dove si può smaltire l’amianto.

In caso di lavori di costruzione, nell’ambito della domanda di autorizzazione edilizia il committente deve fornire alle autorità preposte le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro smaltimento, se si prevede che i rifiuti edili prodotti conterranno sostanze nocive per l’ambiente o la salute quali bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto (art. 16 OPSR). Articoli 82 e 86 Ordinanza sui lavori di costruzione.

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