La Suva può, dopo aver sentito le cerchie interessate, emanare direttive sulle concentrazioni massime ammissibili e sui valori limite degli agenti fisici nei posti di lavoro (art. 50b Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali). Per l’amianto il limite massimo ammissibile sul posto di lavoro (valore MAC) è stato fissato a 0,01 fibre di amianto respirabili per ml di aria (= 10 000 fibre di amianto respirabili per m3 di aria) (Valori limite sul posto di lavoro). Questo valore tiene conto delle conoscenze epidemiologiche più recenti sul rapporto dose / effetto per quanto riguarda amianto e mesotelioma o cancro polmonare.
Per tutti i luoghi di lavoro dove non è necessario lavorare con materiale contenente amianto (ad es. negli uffici), non si deve superare una concentrazione di 0,001 fibre di amianto per ml di aria (= 1000 fibre di amianto / m3).
Per quanto riguarda le abitazioni, la legge non impone un limite per le sostanze tossiche presenti nell’aria ambiente. L’UFSP raccomanda di mantenere a lungo termine la contaminazione a livelli per quanto possibile bassi. Non si devono comunque tollerare concentrazioni superiori a 0,001 fibre di amianto per ml di aria (= 1000 fibre di amianto / m3).
Se ad esempio nel corso di interventi di ristrutturazione, ampliamento o bonifica, si verificano immissioni di fibre respirabili di amianto verso terzi attraverso l’aria esterna, devono essere osservati i requisiti pertinenti previsti dalla legislazione in materia di controllo dell’inquinamento atmosferico, in particolare il valore limite di emissione e il requisito di minimizzazione ai sensi della cifra 82 dell’allegato 1 all’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt).