In Svizzera l’uso dell’amianto ha raggiunto il picco alla fine degli anni Settanta, dopodiché si è deciso di rinunciare all’amianto spruzzato, un’applicazione particolarmente pericolosa del materiale. In seguito, l’amianto è stato utilizzato sempre meno, ma era comunque presente nei materiali più vari. In Svizzera il divieto di utilizzo dell’amianto è entrato in vigore il 1° marzo 1989. L’impiego, la vendita nonché l’importazione e l’esportazione di preparati e oggetti contenenti amianto sono vietati dal 1° marzo 1990. Gli edifici e gli oggetti realizzati o prodotti dopo tale data ne sono privi. Per alcune applicazioni speciali i termini di transizione sono stati più lunghi, poiché era difficile trovare delle alternative.
Divieto di utilizzo dell’amianto in vigore dal 1990
In Svizzera l’amianto è vietato dal 1990. In precedenza, i materiali contenenti amianto sono stati impiegati negli edifici nelle forme più varie. Di conseguenza, l’amianto è potenzialmente presente in tutti gli edifici costruiti prima del 1990.
Divieto di utilizzo dell’amianto con termini di transizione differenti
1° marzo 1990
- La maggior parte dei prodotti e delle applicazioni contenenti amianto è stata vietata.
Per alcune applicazioni speciali i termini di transizione sono stati più lunghi.
1° gennaio 1991
- Lastre piane e ondulate di grande formato
- Tubi per il drenaggio dell’acqua nelle case
- Mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande
1° gennaio 1992
- Guarnizioni per freni e frizioni di veicoli a motore, macchine e impianti industriali
1° gennaio 1995
- Condotte di pressione e canalizzazioni
- Guarnizioni di ricambio per freni e frizioni di veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche
- Varie guarnizioni, come guarnizioni della testata per motori di vecchio tipo o giunti piatti
- Filtri ultrafini e sterilizzanti per la produzione di bevande e di medicamenti
30 giugno 2025
- Amianto nella fabbricazione di diaframmi per impianti di elettrolisi esistenti e diaframmi contenenti amianto destinati all’impiego in impianti di elettrolisi esistenti
Deroghe oggi consentite solo in casi rarissimi
Al momento dell’introduzione, il divieto era regolamentato dall’Ordinanza sulle sostanze pericolose per l’ambiente (Osost), poi sostituita dall’Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) del 18 maggio 2005, che oggi disciplina la manipolazione dell’amianto. Anch’essa prevede deroghe al divieto generale, ciascuna delle quali deve essere autorizzata in modo specifico. L’autorizzazione delle deroghe compete all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), d’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
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