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Deroghe rarissime e solo autorizzate

In Svizzera l’uso dell’amianto è vietato dal 1990. Le deroghe vengono concesse solo in casi rarissimi.

In Svizzera l’amianto è vietato dal 1990. Questo comporta il divieto di utilizzo, immissione in commercio (vendita, locazione, donazione, cessione) ed esportazione di materiali contenenti amianto. È possibile derogare a tale divieto solo in casi motivati e previo adempimento delle condizioni di legge. Le condizioni da soddisfare per le deroghe sono disciplinate dall’Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (Allegato 1.6 ORRPChim) del 18 maggio 2005, che prescrive in ogni caso il rilascio di un’apposita autorizzazione. È compito dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), d’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), autorizzare le deroghe al divieto concernente l’amianto.

Casi particolari

Uno dei possibili motivi di deroga autorizzata è la mancanza di materiali sostitutivi dell’amianto secondo l’attuale stato della tecnica. La quantità di amianto impiegato deve rimanere limitata a quanto necessario per l’uso previsto. In caso di lavori puntuali di riparazione e restauro, ad esempio su edifici tutelati come monumenti storici, è possibile che venga utilizzato materiale contenente amianto anche per ragioni estetiche, se mancano alternative che ne sono prive. Sono possibili deroghe anche nel caso in cui particolari caratteristiche costruttive richiedano l’impiego di pezzi di ricambio contenenti amianto (ad es. nella costruzione di centrali elettriche).

Etichettatura e obbligo di informazione

In presenza di un’autorizzazione a mettere in circolazione l’amianto, bisogna attenersi alle prescrizioni di etichettatura riportate sull’imballo. È obbligatorio riportare un’avvertenza relativa ai pericoli e alle misure di protezione nonché menzionare il fabbricante.

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