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Cosa coprono le prestazioni assicurative

Oltre a dolori e sofferenze, gli effetti di una malattia causata dall’amianto possono comportare costi elevati, coperti da varie prestazioni assicurative.

A seconda della situazione in cui è avvenuta l’esposizione all’amianto rilevante ai fini della malattia, la competenza spetta alla Suva, a un’altra assicurazione infortuni o all’assicurazione malattie. Nella maggior parte dei casi le esposizioni all’amianto sono di competenza della Suva, poiché in genere sono correlate a un’attività professionale svolta nell’edilizia e nelle imprese di finitura.

Malattia professionale

In Svizzera i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare il loro personale non solo contro gli infortuni professionali, ma anche contro le malattie professionali. L’amianto rientra tra le sostanze che causano malattie prevalentemente nell’esercizio dell’attività professionale (elenco di cui all’Allegato 1 dell’Ordinanza
sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)). Nel caso in cui un’esposizione all’amianto durante l’esercizio dell’attività professionale provochi una malattia, la Suva o un altro assicuratore contro gli infortuni, in virtù della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), fornisce le prestazioni corrispondenti alla copertura assicurativa. Ai fini dell’obbligo di fornire prestazioni, è determinante il luogo dove la persona assicurata lavorava quando si è verificata l’ultima esposizione all’amianto di proporzioni rilevanti. Ciò vale anche se la malattia si manifesta solo dopo che la persona è già andata in pensione. In caso di malattie professionali, l’assicurazione infortuni copre le spese di cura ed eroga prestazioni in contanti, come pensioni e indennità giornaliere, ma anche indennità per menomazione dell’integrità in presenza di danni fisici permanenti.

Lavoratori stranieri

Nel caso in cui siano ex lavoratori stranieri ad ammalarsi per le conseguenze di un’esposizione all’amianto, bisogna stabilire l’assicuratore infortuni competente. Se emerge che l’esposizione all’amianto rilevante è avvenuta in un posto di lavoro in Svizzera, la competenza spetta alla Suva o a un altro assicuratore infortuni. Ciò vale anche se nel frattempo le lavoratrici e i lavoratori interessati sono tornati nei loro Paesi di origine.

Assicurazione malattie

Non tutte le patologie da amianto sono riconducibili a un’attività professionale. Può capitare, ad esempio, che una persona appassionata di bricolage entri in contatto con materiale pericoloso nel tempo libero, ristrutturando la propria abitazione. Questi casi non sono coperti dall’assicurazione LAINF. Al suo posto è l’assicurazione malattie ad assumersi le spese di cura, secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal). Tuttavia, a differenza della Suva e delle altre assicurazioni infortuni, non eroga ulteriori prestazioni in contanti, quali pensioni o indennità per menomazione dell’integrità. Per aiutare le persone colpite e le loro famiglie, soprattutto in assenza di copertura LAINF, nel 2017 è stata istituita la Fondazione Fondo per le vittime dell’amianto (EFA), che offre consulenza e sostegno finanziario.

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